PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – REGOLAMENTO - FINALITÀ
1) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142,
dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'Articolo 5 dell'ordinamento
delle autonomie locali.
2) Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla
legge, dallo sta-tuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente,
ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
ARTICOLO 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
1) Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative
all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto al
Sindaco.
2) Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il
suo parere e sotto-pone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3) Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il
consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, 1a soluzione è rimessa al
Consiglio, il quale decide, in via defi-nitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri assegnati.
4) Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative
all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti
iscritti nell'ordine del giorno, sono sottopo-ste in scritto al Presidente. Egli sospende
brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per
esaminare e decidere sulle eccezioni sollevate.
Qualora l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri
dai Capigruppo rappresentai, la soluzione è rimessa al Consiglio Comunale in via definitiva, che
decide con il voto favorevo-le della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5) La medesima eccezione non può essere sollevata prima che siano trascorsi 6 mesi
dall'avvenuta decisione.
ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
1) Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e
dura in carica sino al-l'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi eletto-rali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli
atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
ARTICOLO 4 - LA SEDE DELLE ADUNANZE
1) Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita
sala.
2) La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è
destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato
al pubblico, assicurando allo stes-so la possibilista di seguire, nel migliore modo, i lavori del
Consiglio.
3) Su proposta del Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire a maggioranza dei
consiglieri rappre-sentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso
dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede
stessa, o sia motivato da ragioni di caratte-re sociale che fanno ritenere opportuna la presenza
del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni parti-colari, esigenze ed avvenimenti che
richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata
nell'avviso di convo-cazione.
5) Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera di Stato all'esterno
della sede.
CAPO II – IL PRESIDENTE
ARTICOLO 5 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE
Il Sindaco è per legge il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
ARTICOLO 6 - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO
In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta in conformità alle
disposizioni con-
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tenute nell'Articolo 28 dello Statuto comunale.
ARTICOLO 7 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed
assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2) Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli
argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà
di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per
le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il
risultato.
3) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare
l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5) Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei
lavori, pro-gramma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei
Capigruppo.
6) Il Presidente cura autonomamente, o su proposta della conferenza dei Capigruppo, i
rapporti del Consiglio Comunale.
CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI
ARTICOLO 8 - COSTITUZIONE
1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a
questi sono ricono-sciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3) I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro
il giorno prece-dente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno
essere segnalate al Sinda-co le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali
comunicazioni viene considerato Capo-gruppo il Consigliere “più anziano” secondo lo Statuto..
4) Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato
eletto deve darne co-municazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo
del nuovo gruppo.
5) Il Consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri
gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri
vengano a trovarsi nella predetta con-dizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo
interno il Capogruppo. In mancanza, si applica la disposizione di cui al precedente terzo comma.
Della costituzione del gruppo misto deve essere data co-municazione per iscritto al Sindaco, da
parte dei Consiglieri interessati.
6) Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario
comunale la co-municazione di cui al terzo comma dell'Articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
ARTICOLO 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1) La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle
funzioni di Presi-dente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a
stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2) Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere
l'iscrizione all'or-dine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o
delicatezza.
3) La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente
regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della
Conferenza sono illustrati al Consi-glio dal Sindaco.
4) La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore che lo
sostituisce ai sensi Articolo 28 dello Statuto comunale.
Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo Articolo 12.
5) La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da almeno tre Capigruppo.
6) La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è
rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
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7) I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare
alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8) Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo la Giunta Comunale
assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che
degli stessi fanno parte.
9) Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale nella forma di
resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato o, in
casi particolari, da un espo-nente della Conferenza stessa.
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1) Ai sensi Articolo 15 dello Statuto comunale Sono istituite le seguenti Commissioni
consiliari permanenti:
a) bilancio e programmazione;
b) urbanistica e assetto del territorio.
Dette commissioni sono formate da cinque consiglieri, di cui due in rappresentanza dei gruppi
di minoranza, che eleggono nel proprio seno il Presidente.
2) Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con
criterio pro-porzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con
votazione palese nell'adunan-za di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3) In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di
un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro
rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4) Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle
singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo, che provvede
ad informarne il Presi-dente della Commissione.
5) I Capigruppo Consiliari hanno facoltà di partecipare ai lavori della Commissione senza
diritto di voto.
ARTICOLO 11 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
1) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale
costituirà al suo interno le Commissioni permanenti di cui all'Articolo 10.
Il presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con
votazione pale-se, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non
possono presiedere le Commissioni permanenti, salvo il caso di cui al successivo secondo comma.
2) L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta,
convocata dal Sindaco, che la presiede, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la
deliberazione di nomina.
3) In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo
stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene
effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella
della sua nomina.
4) Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere
vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le
nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali,
al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione
popolare, ove esistano.
5) Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli
argomenti da tratta-re in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione
all'ordine del giorno di ar-gomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente
decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che
la decisione definitiva sia adottata dalla Com-missione.
6) La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con
l'indicazione degli ar-gomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione,
espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in
carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della
richiesta al protocollo generale del Comune.
7) Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente
l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da
trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni
liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro
lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle
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materie da trattare nella riunione, della quale viene .inviato l'ordine del giorno.
ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
1) La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi
consiliari che rap-presentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i
rappresentanti de-gli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta
segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del
comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave
nocumento agli interessi del Comune.
3) Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e
di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le
Commissioni.
4) Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la
sede comunale di norma 3 giorni e comunque almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei
membri i della Commissione.
ARTICOLO 13 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
1) Le Commissioni, costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro
funzioni, con-correndo nei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo
quanto previsto dall'Artico-lo 14 dello Statuto. Possono essere incaricate dal Consiglio di
effettuare indagini conoscitive relative alle materie di competenza consiliare.
2) Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio ai
sensi Articolo 15 dello Statuto comunale o alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati al Consiglio
o richiesti dalla Commis-sione.
3) Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più
breve tempo, con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare.
D'intesa con il Sindaco, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I
risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il
termine fissato dal Consiglio per l'esple-tamento dell'incarico.
ARTICOLO 14 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI
1) Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato
dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale. In casi particolari, tali funzioni sono svolte da un
Commissario designato dal Presidente.
2) Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di
convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro
deposito preventivo.
Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento
della Commis-sione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto
e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell’Articolo 12. I verbali
sono approvati nell'adunanza succes-siva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti
eventualmente richiesti dai membri interessati.
3) Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai
Capigruppo ed al Se-gretario Comunale e vengono depositate anche per estratto, nei fascicoli degli
atti deliberativi ai quali si rife-riscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri
comunali.
Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del
verbale ed il Segreta-rio comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi,
osservazioni, rilievi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le
materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI
ARTICOLO 15 – COMMISSIONI D’INCHIESTA
Su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale,
nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo
interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e
comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi,
dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2) La Deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito
dell'inchiesta ed il termine
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per concluderla e riferire al Consiglio Comunale, salvo diversa decisione del Consiglio
stesso.
Della Commissione fanno parte, di norma rappresentanti di tutti i gruppi, nel rispetto del
criterio proporzio-nale di maggioranza plurima.
Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente,
con i compiti di cui all'Articolo 11, comma 2 e 3 del presente regolamento.
3) Su richiesta del Presidente, il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, mette a
disposizione della Commis-sione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto
dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4) Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del
Consiglio e del-la Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario
Comunale, dei responsabili degli uffici e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in
altri enti ed organismi.
La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al
Consiglio della re-lazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed
i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5) Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle
indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e
l'inchiesta che non sono risultati, di-rettamente o indirettamente, connessi con l'ambito della
medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.
6) Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i
provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri
orientamenti. Entro 60 giorni la Giunta riferisce al Consiglio Comunale le decisioni assunte.
7) Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la
propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al
Segretario comunale, che ne rilascia ri-cevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell’e
nte.