Statuto: l'organizzazione e le funzioni di governo
ART. 22 - Giunta Comunale
1) Nella composizione della Giunta Comunale sarà riservato alle donne,
ove possibile, almeno uno dei posti disponibili.
2) La giunta comunale è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune.
3) La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in
attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi
da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
4) La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua
attività con la presentazione entro il 30 settembre del documento sulla verifica dell’attuazione
dei programmi.
ART. 23 - Composizione
1) La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori da
quattro a sei, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2) Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o
professionale.
3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio
e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
ART. 24 - Nomina
1) Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal
sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non
possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di
parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4) Salvo i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in
carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale.
ART. 25 - Funzionamento della giunta
1) La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e
controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono
stabilite in modo informale dal sindaco.
3) Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti
e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4) Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse
partecipa il Segretario comunale responsabile della verbalizzazione. Il Segretario comunale può
farsi coadiuvare o sostituire dal funzionario all’uopo delegato.
ART. 26 - Competenze
1) La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e
compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e
non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai
responsabili dei servizi comunali.
2) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3) La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attività di
governo e delle funzioni organizzative:
a) propone
al consiglio i regolamenti;
b) approva
i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa
sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di
contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora
le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni
del consiglio;
d) assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento;
e) modifica
o adegua le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di
quelle nuove;
f)
nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, sentito il parere del responsabile del
servizio interessato;
g) propone
i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a enti e persone;
h) approva
i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio;
i)
nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al
segretario comunale;
j)
dispone l’accettazione o la rinunzia a eredità, legati o donazioni;
k) fissa la
data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni,
cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
l)
esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla
provincia, regione e stato quando non espressamente attribuito dalla legge e dallo statuto ad altro
organo;
m) approva gli accordi
di contrattazione decentrata;
n) decide
in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi
gestionali dell’ente;
o) fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore
generale;
p)
determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva
o modifica il P.E.G. su proposta del direttore generale;
r)
approva le convenzioni tra comune e associazioni o privati.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’i
mparzialità e la trasparenza.
2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l’i
ncentivazione delle forme associative e di volontariato e del diritto dei singoli cittadini a
intervenire nel procedimento amministrativo.
3) Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel
quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
ART. 28 - Associazionismo
1) Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti
sul proprio territorio.
2) A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate,
autorizza la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’a
ssociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
rappresentante. Il Comune autorizza la registrazione, purché gli scopi statutari siano compatibili
con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto..
4) Il comune può promuovere e istituire la consulta delle
associazioni.
ART. 29 - Diritti delle associazioni
1) Ciascuna associazione registrata ha diritto di essere consultata, a
richiesta, in merito alle iniziative dell’ente relative a settori di intervento in cui essa
opera.
2) Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle
associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse, che devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta e che, in ogni
caso non devono essere inferiori a venti giorni.
ART. 30 - Contributi alle associazioni
1) Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti
politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell’attività associativa.
2) Il comune può altresì mettere gratuitamente a disposizione di
associazioni, partiti e gruppi politici a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi
secondo i criteri previsti dal Regolamento.
3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposite convenzioni tra associazione e comune
che evidenzi le attività di pubblico interesse svolte dalle stesse.
4) Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato presenti sul territorio; l’erogazione dei contributi e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5) Le associazioni che richiedono ordinariamente contributi in denaro o
natura dall’ente devono redigere e trasmettere ogni anno bilancio preventivo e rendiconto che
ne evidenzi l’impiego.
ART. 31 - Volontariato
1) Il
comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in
costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2) Il
comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e
ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano
tutelate sotto l’aspetto infortunistico.