ART. 66
Vicesegretario
1) Un funzionario direttivo in possesso di laurea, previsto nella pianta organica con
la qualifica
di Vicesegretario. Svolge le
funzioni ”vicarie” od “ausiliarie” del
Segretario Comunale,
unicamente in caso di assenza o di
impedimento per motivi di fatto o di diritto
del titolare
dell’Ufficio.
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ART. 67
Compiti del Direttore Generale
1) Il Direttore generale provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di
governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2) Il Direttore generale sovraintende alle
gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza tra i responsabili di
servizio, che allo stesso tempo rispondono
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3) La durata dell’incarico non può eccedere
quella del mandato elettorale del Sindaco, che
può precedere alla sua revoca previa delibera
della giunta comunale nel caso in cui non
riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o
quando sorga contrasto con le linee di politica
amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative
funzioni possono essere conferite dal Sindaco al
Segretario comunale, sentita la Giunta
comunale.
ART. 68
Funzioni del Direttore generale
1) Il Direttore generale predispone la
proposta di piano esecutivo di gestione e del piano
dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme
della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi
organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale,
coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal
Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale
ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con
le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di
lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle
deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) garantisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto
organizzativo dell’ente
e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in
via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi
siano temporaneamente assenti, previa
istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di
transigere.
ART. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
1) Il comune attraverso il
regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e,
in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi
e
tra questi, il direttore e gli organi amministrativi
2) I regolamenti si uniformano al principio secondo
cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo,
intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne
il conseguimento; al direttore e
ai funzionari responsabili spetta, ai
fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito
di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.
3) L’organizzazione del comune si articola in unità
operative che sono aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in
strutture progressivamente più ampie,
come disposto
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dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso
a strutture trasversali o di staff
intersettoriali.
4) Il comune recepisce e
applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di
legge e tutela la libera organizzazione sindacale
dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
ART. 70
Diritti e doveri dei dipendenti
1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e
ordinati secondo qualifiche funzionali
in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria
attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2) Ogni dipendente comunale è
tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e
servizi e, nel rispetto delle competenze dei
relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile
verso il direttore, il responsabile degli uffici
e dei servizi e l’amministrazione degli atti
compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3) Il regolamento organico
determina le condizioni e le modalità con le
quali il comune
promuove l’elevazione e l’aggiornamento
professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservare la
salute e l’integrità psicofisica e garantisce
pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4) L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni,
nonché la stipulazione, in rappresentanza
dell’ente, dei contratti già approvati, compete al
personale responsabile delle singole
aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore
e
dagli organi collegiali.
5) Il personale di cui al precedente comma provvede
altresì al rilascio delle autorizzazioni
commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni
edilizie a alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6) Il regolamento di
organizzazione individua forme e
modalità di gestione della
tecnostruttura comunale.
ART. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi
1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione e nel
regolamento organico del personale.
2)I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici
e i servizi ad essi assegnati in base alle
indicazioni ricevute dal direttore generale, se
nominato, ovvero dal segretario e secondo le
direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente
a ad
attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal
sindaco e
dalla giunta comunale.
ART. 72
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1) I responsabili degli uffici e dei servizi in rappresentanza dell’ente,
sottoscrivono i contratti
già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di
appalto e
di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa
2) Provvedono altresì al rilascio delle
autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
- presiedono le commissioni d gara e concorso;
- assumono la responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla giunta la
designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni,
i verbali, le diffide e
ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e
gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
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- pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l’esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione
di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite
dal sindaco;
- pronunciano le altre ordinanze
previste da norme di legge o di regolamento ad
eccezione di quelle di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
ad essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione
alle deliberazioni della giunta e del consiglio e
alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di
contabilità gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro
straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso
il Comune;
- rispondono, nei confronti del
direttore generale, del mancato raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati.
3) I responsabili degli uffici e dei
servizi possono delegare le funzioni che precedono al
personale ad essi sottoposto, pur rimanendo
completamente responsabili del regolare
adempimento dei compiti loro assegnati.
4) Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste
dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il
loro corretto completamento.
ART. 73
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1) La giunta comunale,
nelle forme, con i limiti e le modalità
previste dalla legge e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, può deliberare al di fuori della
dotazione organica l’assunzione con contratto a
tempo determinato di personale
dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano
presenti analoghe professionalità;
2) La giunta comunale,
nel caso di vacanza del posto o per altri
gravi motivi, può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di
uffici e
servizi a personale assunto con contratto a
tempo determinato o incaricato con
contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.110 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n.267.
3) I contratti a tempo determinato non
possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 74
Collaborazioni esterne
1) Il
regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto
contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo
per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine.
2) Le norme regolamentari per
il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti
estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri
per la determinazione del relativo trattamento
economico.
ART. 75
Ufficio del Sindaco e della Giunta
1) Il regolamento può prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, della giunta comunale e degli assessori,
per l’esercizio delle funzioni loro
attribuite, costituiti da dipendenti dell’e
nte o da collaboratori assunti
a tempo
determinato, purché l’ente non sia dissestato e/o
non versi nelle situazioni di cui
all’art.45 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.554.
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ART. 76
Responsabilità verso il comune
1) Gli amministratori e
i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al
comune i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2) Il sindaco,
il segretario comunale, il responsabile
del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di
fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia
al procuratore della corte dei
conti, indicando tutti gli elementi
raccolti per
l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni
3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al
segretario comunale o ad un responsabile di
servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
ART. 77
Responsabilità verso terzi
1) Gli
amministratori, il segretario, il direttore e i
dipendenti comunali che, nell’esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o
colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2) Ove il
comune abbia corrisposto al terzo l’a
mmontare del danno cagionato
dall’amministratore, dal segretario e dal
dipendente si rivale agendo contro questi
ultimi a norma del precedente articolo
3) La responsabilità
personale dell’amministratore, del segretario , del
direttore o del
dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di
compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge
o per regolamento
4) Quando la violazione del
diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del
comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano
fatto constatare nel verbale il proprio dissenso
5) Il comune
può stipulare polizze assicurative a tutela dai
rischi derivanti dagli atti
assunti, a favore del sindaco, dei consiglieri comunali, degli assessori , del segretario
comunale, del direttore generali e dei responsabili dei servizi, con esclusione del dolo e
della colpa grave.
ART.78
Responsabilità dei contabili
1) Il tesoriere e
ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro
del comune o sia
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune
deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità
stabilite nelle norme di legge e di
regolamento
ART. 79
Ordinamento della finanza
1) L’ordinamento della finanza del comune è
riservato alla legge e, nei limiti da essa
previsti, dal regolamento.
2) Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria
fondata
su certezza di risorse proprie e trasferite
3) Il comune, in conformità delle leggi
vigenti in materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe, ed ha un
proprio demanio e patrimonio
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ART. 80
Attività finanziaria del comune
1) Le entrate finanziarie del comune sono
costituite da imposte proprie, addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra entrata stabilita per legge e
regolamento.
2) I trasferimenti erariali sono
destinati a garantire i servizi
pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i
servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità e integrano la
contribuzione erariale per l’erogazione dei
servizi pubblici indispensabili.
3) Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
il comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4) Il comune applica le imposte tenendo conto
della capacità contributiva dei soggetti
passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 81
Amministrazione dei beni comunali
1) Il sindaco dispone la
compilazione dell’inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del
comune da rivedersi annualmente ed è responsabile,
unitamente al segretario e al
ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventario,
delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio.
2) I beni patrimoniali comunali non
utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai
sensi del titolo II del presente statuto
devono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla
giunta comunale.
3) Le somme provenienti dall’alienazione d beni, da
lasciti, donazioni, riscossioni di crediti
o, comunque, da cespiti da investire a
patrimonio, debbono essere impiegate in titoli
nominativi dello stato o nell’estinzione di
passività onerose e nel miglioramento del
patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 82
Bilancio comunale
1) L’ordinamento contabile del comune è riservato
alla legge dello stato e nei limiti da
questa fissati, al regolamento di contabilità.
2) La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio di previsione
redatto in
termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal
regolamento, osservando i principi dell’u
niversalità, unità, annualità, veridicità,
pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
3) Il bilancio e gli allegati prescritti
dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci,
devono contenere il visto di regolarità
contabile attestante la relativa copertura finanziaria
da parte del responsabile del
servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
ART. 83
Rendiconto della gestione
1) I fatti gestionali sono rilevati mediante
contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio,
il conto economico e il conto del
patrimonio.
2) Il rendiconto
è deliberato dal consiglio comunale
entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
3) La giunta comunale
allega al rendiconto una relazione illustrativa con
cui esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
ART. 84
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Attività contrattuale
1) Il comune, per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo
oneroso,
alle permute e alle locazioni.
2) La stipula dei contratti
deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile
procedimento di spesa.
3) La determinazione deve
indicare il fine che con il contratto si
intende perseguire,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 85
Collegio dei revisori dei conti
1) Il consiglio comunale elegge, con voto
limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei
conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2) L’organo di revisione ha diritto di
accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta
ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull’espletamento del
mandato.
3) L’organo di revisione collabora con il
consiglio comunale nella sua funzione di controllo
e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto del bilancio.
4) Nella relazione di
cui al precedente comma, l’organo di revisione
esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5) L’organo di revisione, ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
6) L’organo di revisione risponde della
verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia
7) All’organo di revisione possono essere
affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di
gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici
e dei servizi.
ART. 86
Tesoreria
1) Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base
ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione
tributi
b) la riscossione di qualsiasi altra somma
spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare
comunicazione all’ente entro dieci giorni.
c) il pagamento delle spese ordinate mediante
mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di
mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2) I rapporti del comune
con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal
regolamento di
contabilità nonché da apposita convenzione
ART. 87
Controllo economico della gestione
1) I responsabili degli uffici e dei servizi
possono essere chiamati a eseguire operazioni di
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro
assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono
descritte in un verbale che, insieme con
le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce
alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, sa adottarsi, sentito il collegio
dei revisori.
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TITOLO VI
Disposizioni diverse
ART. 88
Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1) Il comune esercita l’iniziativa per il
mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui
all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2) L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati