Apertura agenzia d'affari
Ultima modifica 5 dicembre 2018
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Sono compresi i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
Sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. Non sono comprese le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. Deve munirsi della licenza chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte. Non può essere concessa licenza per l’esercizio della mediazione per le professioni liberali.
Enti titolari
Comune di Villa Guardia
Adempimenti
Gli esercenti le pubbliche agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione
I registri devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
Modalità e tempi
La dichiarazione va presentata, prima dell’inizio dell’attività, presso l'Ufficio Tributi/Commercio in carta da bollo e in duplice copia, una delle quali verrà restituita al richiedente munita di timbro e data di presentazione. Tale copia sostituisce ad ogni effetto di legge l’autorizzazione.
Su tale denuncia l'interessato dovrà dichiarare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il tipo di agenzia che intende aprire e la natura degli affari che si intende svolgere, l’i scrizione alla Camera di Commercio, l'ubicazione del locale oggetto dell'attività, il numero di partita I.V.A., le generalità dell'eventuale rappresentante.
Dovrà, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti morali, la disponibilità del locale, che il locale è funzionale per l'attività da intraprendere e risponde alla normativa vigente, il possesso della tabella delle operazioni con le tariffe delle relative mercedi, il possesso del Registro giornaliero delle operazioni (che porrà in uso dopo la vidimazione da parte del Comune), di essere a conoscenza della normativa disciplinante la materia.
Alla domanda vanno allegati:
- Fotocopia di valido documento di identità personale;
- Accettazione di nomina da parte del/i rappresentante/i in licenza;
- N.1 dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni);
- Tabelle delle tariffe e delle operazioni;
- Registro giornale delle operazioni, che deve essere vidimato;
- Planimetria in scala 1:100 relativa ai locali redatta da tecnico abilitato;
- Atto di assenso (L’atto di assenso è necessario qualora più soci o persone munite di poteri di rappresentanza acconsentono che uno di essi presenti la DIA relativa all’agenzia di affari per conto della società).
Entro 60 giorni dalla presentazione di questa denuncia l’Amministrazione verificherà d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporrà, se è il caso, con provvedimento motivato da notificare al dichiarante entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’i nteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione stessa.
Alla Polizia Locale verrà chiesta una verifica della salubrità dei locali, prima del rilascio dell'autorizzazione.
Validità
Fino a cessazione dell’attività.
Sanzioni
Responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Norme nazionali
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635
- D.lgs. 31 maggio 1998, n.112.
- Legge 7 agosto 1990, n.241, art.19
- Artt. 115 e 120 del TULLPS.
- DPR n.445/2000, artt. 46 e 47