Atto di nascita

Ultima modifica 4 dicembre 2018

La dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • uno dei due genitori, se uniti in matrimonio (presentando i documenti di identità)
  • dalla sola madre o dal solo padre(presentando i documenti di identità)
  • Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale (presentando i documenti di identità)
  • da un procuratore speciale

Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Cittadini stranieri: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato.
Dall’atto di nascita è possibile ottenere le seguenti certificazioni:

  1. Certificato di nascita;
  2. Estratto di nascita;
  3. Copia integrale dell'atto di nascita.

Cosa occorre

  1. Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  2. Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta di identità) del dichiarante:
  • Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta di identità valida del dichiarante unitamente ai certificati di residenza di entrambi.
  • Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto.

Modalità e tempi
L'interessato deve presentarsi per la denuncia:

  • entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.);
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta. In quest’ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale

Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione.

  • Punti abilitati all'erogazione del servizio
  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • Comune ove è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda all’iscrizione del nato nella Anagrafe delle persone residenti.
L’Ufficio di stato civile dà avviso al genitore denunciante la nascita del figlio, che allo stesso devono essere attribuiti:

  • il codice fiscale (per i residenti in questo Comune e’ competente l’Ufficio Imposte Dirette di Como)
  • la tessera sanitaria (per i residenti in questo Comune è competente la seda A.S.L. di Olgiate Comasco)

Oneri
Il servizio e' gratuito.

Norme nazionali

  • Codice Civile, artt 231 e segg., Dello stato di figlio legittimo
  • DPR 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,a norma dell'art.2, c.12, della legge n.127/97
  • Legge 15.5.1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
  • Diritto di famiglia, Legge 19/05/1975, n. 151