Case ed appartamenti per vacanze

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Sono case ed appartamenti per vacanze gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l' affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestiti in forma imprenditoriale, quando il soggetto abbia legittimamente la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

Enti titolari

  • Comune di per il rilascio dell’autorizzazione;
  • ASL per l’ispezione sanitaria dei locali.

Adempimenti
L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi autocertificabili previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
L’esercizio è inoltre subordinato al possesso dei seguenti requisiti funzionali:

  1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle norme di Legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.
  2. L' utilizzo di case ed appartamenti a tal fine non comporta modifica di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici.
  3. In deroga alle norme vigenti, nelle strutture individuate dal precedente art. 18, la ricettività può essere incrementata, purchè sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
  4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
  • fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
  • manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
  • pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
  • servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

I prezzi delle case e appartamenti per vacanze devono essere denunciati al competente comitato provinciale, tramite il Comune, entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

Modalità e tempi
Ai fini dell'avvio, modifica, trasferimento dell'attività è condizione necessaria e sufficiente la presentazione di apposita denuncia di inizio attività al Comune dove è ubicato l’e sercizio.
La domanda, allegata di copia fotostatica di un documento di identità, va presentata al Comune in duplice copia, una delle quali verrà restituita all’interessato munita del timbro e data di presentazione. Tale copia sostituisce ad ogni effetto di legge l’autorizzazione, ad efficacia immediata.
Inoltre è necessario allegare la copia della ricevuta di versamento a favore dell’ASL per l’i spezione sanitaria dei locali e n° 2 piantine planimetriche dei locali (in scala).
Entro 60 giorni dalla presentazione l’Amministrazione verificherà d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge.

Validità
L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca, e cioè nei seguenti casi:

  • qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
  • qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.
  • Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Rinnovo
In caso di attivita` non continuativa, qualora non ci siano variazioni, il titolare comunica al Comune, entro il settantacinquesimo giorno precedente l`apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell`autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.

Sanzioni
Ferma restando l' applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una struttura ricettiva sprovvisto della autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 516 a € 1.549.
Chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dalla denuncia e pubblicità dei prezzi è soggetto al pagamento della sanzione da € 129 a € 801.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 129 a € 801.
In caso di reiterate violazioni alle norme della presente Legge, le sanzioni previste ai precedenti commi sono raddoppiate e, nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell' attività e/ o alla revoca dell' autorizzazione.

Oneri
Non ce ne sono.

Normativa nazionale

  • L. 135/01, Riforma della legislazione nazionale del turismo;
  • R.D. 773/31 T.U.L.P.S.;
  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 T.U. Leggi sanitarie.

Normativa regionale

  • L.R. 28/4/97, n. 12, art. 14, Classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze;
  • L.R. 11 settembre 1989, n. 45, Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari e Circ. regionale esplicativa 29/90;
  • Regolamento Locale d’Igiene tipo, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi della L.R. 26 ottobre 1981, 64;
  • Regolamento Regionale 24.12.01, n. 8;
  • Regolamento Regionale 4/3/03, n. 2, Attuazione della L.R. 7/01

Vai alla Modulistica