Collaudo impianto

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Il collaudo di un impianto di distribuzione carburanti viene effettuato da parte di professionisti o altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal Direttore dei Lavori e non collegati professionalmente ne economicamente, in modo diretto o indiretto all'impresa, ai sensi dell'art. 9 DPR 447/98 modificato dal DPR 440/00.
Il collaudo è previsto in caso di autorizzazione per nuovo impianto, di autorizzazione all'installazione self-service pre-payment, detenzione gasolio, G.P.L., metano e in caso di modifiche che pur non soggette ad autorizzazione comportino alterazioni materiali degli allacciamenti e delle attrezzature.
Indipendentemente da quanto sopra il collaudo deve essere comunque effettuato non oltre 15 anni dall'ultima verifica.
L'esercizio dell'attività per i casi sopracitati è consentito solo a seguito di collaudo.

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

coloro che sono stati dichiarati falliti;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti.

Requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Requisiti attività:
La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentantive, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ARPA (parere eventuale)
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como (parere obbligatorio)
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze (parere eventuale)
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
Al termine dei lavori relativi agli interventi sopracitati la richiesta di collaudo sarà attivata presso lo Settore attività produttive. La domanda, corredata di marca da bollo, dovrà essere redatta su apposito modulo che potrà essere ritirato anche presso tutti gli Uffici relazioni con il Pubblico (URP) o presso lo stesso settore.
L'interessato dovrà presentare unitamente alla domanda attestazione di versamento di € 90,00

  • Spese di collaudo.
  • Scheda dei requisiti igienico-sanitari per ASL
  • Scheda dei requisiti per ARPAT
  • Agenzia delle Dogane ( documentazione )
  • Attestazione versamento dei diritti di istruttoria ove previsti

Modalità e tempi
Per quanto concerne le modalità di collaudo degli impianti, sia nuovi che potenziati o ristrutturati, esse restano invariate: pertanto sulla base della previgente normativa, della Commissione di collaudo dovrà essere chiamato a far parte un rappresentante dell’Ufficio tecnico di finanza.
Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Oneri
€ 90,00 - Diritti di Istruttoria.

Scadenza
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/98, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono esercitati sulla base di una autorizzazione e non di una concessione; ciò comporta che tali attività non sono più soggette a scadenza, ma rimangono in vigore fino a che non intervenga un provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.

Norme nazionali

  • D.P.R. 24.07.1977 n° 616 - Artt. 52 e 54 (Delega funzioni Polizia Amministrativa ai Comuni)
  • D.L. 29.03.1993, n° 92 convertito con L. 162/93 ( Impianti ad uso privato ) ;
  • D.P.R. 13.12.1996 ( Direttive alle Regioni )
  • D.M. 16,05,1996 ( Recupero vapori di benzine )
  • D.M. 17.09.1996, n.561 ( Modifiche al D.M. n.375/88 - Disciplina del commercio);
  • D.L:vo 11.02.1998, n. 32 (Razionalizzazione della rete);
  • D.Lvo 114/98 (requisiti soggettivi)
  • D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.Lgs. dell’8/09/1999, n. 346, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.M. 29/10/1999, Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’i nstallazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
  • L. 28/12/99, n. 496, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 ottobre 1999, 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore;