Copia integrale di registro di stato civile

Ultima modifica 4 dicembre 2018

I registri di stato civile contengono informazioni relative agli atti di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte, nonché i relativi fascicoli e statistiche che contengono dati sensibili inerenti:

  • vita sessuale e cambiamento di sesso
  • stato di salute
  • interdizione e tutela
  • appartenenza razziale o etnica
  • disconoscimento e riconoscimento
  • adozioni e affiliazioni
  • convinzioni religiose e relative organizzazioni

L'Ufficiale di Stato Civile tiene e aggiorna i registri di nascita, annotando ogni variazione che interviene successivamente (matrimonio, riconoscimento, disconoscimento, cambio cognome e nome, rettifiche varie, adozione, tutela, cittadinanza,divorzio e morte. ;tutte le annotazioni possono essere richieste anche verbalmente dagli interessati). Da tali registri sono ricavabili i certificati, gli estratti (richiesti da amministrazioni pubbliche) e le copie integrali.
Il Certificato consiste in una attestazione semplificata dell'atto di nascita risultante dagli atti dello Stato Civile. L'estratto è, invece, quella certificazione comprensiva di tutte le annotazioni previste dalla legge apportate successivamente, a margine all'atto stesso. La copia integrale non è altro che la copia fotostatica o la trascrizione totale dell'atto dal registro.

Modalità e tempi

  • Copia integrale atto di nascita viene rilasciata da chiunque ne faccia richiesta purchè non gli sia vietato dalla legge.
  • Per ottenere la copia integrale dell'atto di morte e' necessario un documento di identità e l'autorizzazione della Procura della Repubblica. Il certificato è gratuito, esente da qualsiasi tassa governativa e diritto comunale
  • Copia integrale atto di matrimonio viene rilasciata su richiesta scritta da parte dell'interessato

NATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 127/97 (In vigore dal 18.5.97)
La copia integrale dell'atto di nascita si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

NATI TRA L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 ( cioè dopo il 18.5.97 ) E PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000
La copia integrale di nascita si ottiene:

  • nel Comune di nascita, se i genitori hanno scelto di dichiarare in quel Comune la nascita del figlio;
  • oppure nel Comune di residenza , se i genitori hanno scelto di dichiarare nel loro Comune di residenza la nascita del figlio (in caso di genitori con residenze diverse, si deve far riferimento al Comune di residenza della madre)

NATI DOPO L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 (cioe' dopo il 18.5.97) ED IN SEGUITO ALL’E NTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000 ( cioe’ dopo il 30.3.2001)
Si può ottenere:

  • nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
  • nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza .Il rilascio e’ a vista.

Oneri
Il certificato è gratuito, esente da qualsiasi tassa governativa e diritto comunale

Validità
Non ha scadenza.

Norme regionali e regolamenti comunali

  • Legge 15.5.1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
  • D.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,a norma dell'art.2, c.12, della Legge 15.05.1997, n. 197
Modulo Richiesta
25-08-2021

Allegato formato DOC