Disposizioni transitorie e finali

Ultima modifica 30 novembre 2018

ART.  66
Vicesegretario

 
1)  Un funzionario direttivo in possesso di laurea, previsto nella pianta organica con la qualifica di Vicesegretario. Svolge funzioni vicarie&rdquo ausiliarie”   del   Segretario   Comunale, unicamente  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  per  motivi  di  fatto  o  di  diritto  del  titolare dell’Ufficio.

ART. 67
Compiti del Direttore Generale

1)   Il  Direttore  generale  provvede  ad  attuare  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2)   Il  Direttore  generale  sovraintende  alle  gestioni  dell’ente  perseguendo  livelli  ottimali  di efficacia  ed  efficienza  tra  i  responsabili  di  servizio,  che  allo  stesso  tempo  rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3)   La  durata  dell’incarico  non  può  eccedere  quella  del  mandato  elettorale  del  Sindaco,  che può precedere  alla  sua  revoca  previa  delibera  della  giunta  comunale  nel  caso  in  cui  non riesca  a raggiungere  gli  obiettivi  fissati  o  quando  sorga  contrasto  con  le  linee  di  politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4)   Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni  possono  essere  conferite  dal  Sindaco  al  Segretario  comunale,  sentita  la  Giunta comunale.
 
ART. 68
Funzioni del Direttore generale

1)   Il  Direttore  generale  predispone  la  proposta  di  piano  esecutivo  di  gestione  e  del  piano dettagliato  degli  obiettivi  previsto  dalle  norme  della  contabilità,  sulla  base  degli  indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2)   Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)   predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza  e  dirige  il  personale,  coerentemente  con  gli  indirizzi  funzionali  stabiliti  dal Sindaco e dalla Giunta;
c)   verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d)   promuove  i  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  dei  responsabili  degli  uffici  e  dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)   autorizza  le  missioni,  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  i  congedi,  i  permessi  dei responsabili dei servizi;
f)   emana  gli  atti  di  esecuzione  delle  deliberazioni  non  demandati  alla  competenza  del Sindaco o dei responsabili dei servizi;  
g)   garantisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)   riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)   promuove  i  procedimenti  e  adotta,  in  via  surrogatoria,  gli  atti  di  competenza  dei responsabili  dei  servizi  nei  casi  in  cui  essi  siano  temporaneamente  assenti,  previa istruttoria  curata dal servizio competente;
j)   promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.
 
ART. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi

1)  Il  comune  attraverso  il  regolamento  di  organizzazione  stabilisce  le  norme  generali  per l’organizzazione  e  il  funzionamento  degli  uffici  e,  in  particolare,  le  attribuzioni  e  le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi
2)  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione  politica  di  indirizzo  e  di  controllo,  intesa  come  potestà  di  stabilire  in  piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa  in ciascun settore e di verificarne
il   conseguimento;   al   direttore   e   ai   funzionari   responsabili   spetta,   ai   fini   del perseguimento  degli  obiettivi  assegnati,  il  compito  di  definire,  congruamente  con  i  fini istituzionali,  gli  obiettivi  più  operativi  e  la  gestione  amministrativa,  tecnica  e  contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3)  L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri   di   omogeneità,   in   strutture   progressivamente   più   ampie,   come   disposto dall’apposito  regolamento  anche  mediante  il  ricorso  a  strutture  trasversali  o  di  staff intersettoriali.
4)  Il  comune  recepisce  e  applica  gli  accordi  collettivi  nazionali  approvati  nelle  forme  di legge  e  tutela  la  libera  organizzazione  sindacale  dei  dipendenti  stipulando  con  le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
 
ART. 70
Diritti e doveri dei dipendenti

1)  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale  stabilito  dalla  legge  e  dagli  accordi  collettivi  nazionali,  svolgono  la  propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2)  Ogni  dipendente  comunale  è  tenuto  ad  assolvere  con  correttezza  e  tempestività  agli incarichi  di  competenza  dei  relativi  uffici  e  servizi  e,  nel  rispetto  delle  competenze  dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso  il  direttore,  il  responsabile  degli  uffici  e  dei  servizi  e  l’amministrazione  degli  atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3)  Il  regolamento  organico  determina  le  condizioni  e  le  modalità  con  le  quali  il  comune promuove l’elevazione   e   l’aggiornamento   professionale   del   personale,   assicura condizioni  di  lavoro  idonee  a  preservare  la  salute  e  l’integrità  psicofisica  e  garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4)  L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente,  dei  contratti  già  approvati,  compete  al  personale  responsabile  delle  singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5)   Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali,  di  polizia  amministrativa,  nonché  delle  autorizzazioni,  delle  concessioni edilizie a alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6)  Il   regolamento   di   organizzazione   individua   forme   e   modalità   di   gestione   della tecnostruttura comunale.
 
ART. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi

1)  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2) I  responsabili  provvedono  ad organizzare  gli  uffici  e  i  servizi ad  essi  assegnati  in  base alle indicazioni  ricevute  dal  direttore  generale,  se  nominato,  ovvero  dal  segretario  e  secondo  le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente a ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
 
ART. 72  
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1)   I responsabili degli uffici e dei servizi in rappresentanza dell’ente, sottoscrivono i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di  concorso e  provvedono  agli  atti  di gestione  finanziaria,  ivi compresa  l’assunzione  degli impegni di spesa
2)   Provvedono  altresì  al  rilascio  delle  autorizzazioni  o  concessioni  e  svolgono  inoltre  le seguenti funzioni:
-     presiedono le commissioni d gara e concorso;
-      assumono  la  responsabilità  dei  relativi  procedimenti  e  propongono  alla  giunta  la designazione degli altri membri;
-     rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
-     emettono   le   comunicazioni,   i   verbali,   le   diffide   e   ogni   altro   atto   costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
-     provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
-     pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
-     emettono  le  ordinanze  di  ingiunzione  di  pagamento  di  sanzioni  amministrative  e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
-     pronunciano  le  altre  ordinanze  previste  da  norme  di  legge  o  di  regolamento  ad eccezione di quelle di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
-     promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal regolamento;
-     provvedono a  dare  pronta  esecuzione  alle  deliberazioni della  giunta  e  del  consiglio  e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
-     forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
-     autorizzano  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  le  ferie,  i  recuperi,  le  missioni  del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
-     concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
-     rispondono,  nei  confronti  del  direttore  generale,  del  mancato  raggiungimento  degli obiettivi loro assegnati.
3)   I  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi  possono  delegare  le  funzioni  che  precedono  al personale  ad  essi  sottoposto,  pur  rimanendo  completamente  responsabili  del  regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4)   Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo  statuto  e  dai  regolamenti,  impartendo  contestualmente  le  necessarie  direttive  per  il loro corretto completamento.
 
ART. 73
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1)   La  giunta  comunale,  nelle  forme,  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dalla  legge  e  dal regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  può  deliberare  al  di  fuori  della dotazione  organica  l’assunzione  con  contratto  a  tempo  determinato  di  personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità;
2)   La  giunta  comunale,  nel  caso  di  vacanza  del  posto  o  per  altri  gravi  motivi,  può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento,  la titolarità di uffici e servizi  a  personale  assunto  con  contratto  a  tempo  determinato  o  incaricato  con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
3)   I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
 
ART. 74
Collaborazioni esterne

1)  Il    regolamento    può    prevedere   collaborazioni   esterne, ad  alto contenuto di professionalità,  con  rapporto  di  lavoro  autonomo  per  obiettivi  determinati  e  con convenzioni a termine.
2)  Le  norme  regolamentari per  il  conferimento  degli  incarichi  di  collaborazione a  soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla  durata  del  programma,    e  i  criteri  per  la  determinazione  del  relativo  trattamento economico.
 
ART. 75
Ufficio del Sindaco e della Giunta

1)  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco,  della  giunta  comunale  e  degli  assessori,  per  l’esercizio  delle  funzioni  loro attribuite,   costituiti   da   dipendenti   dell’ente   o   da   collaboratori   assunti   a   tempo determinato,  purché  l’ente  non  sia  dissestato  e/o  non  versi  nelle  situazioni  di  cui all’art.45 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.554.
 
ART. 76
Responsabilità verso il comune

1)  Gli  amministratori  e  i  dipendenti  comunali  sono  tenuti  a  risarcire  al  comune  i  danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2)  Il   sindaco,   il   segretario   comunale,   il   responsabile   del   servizio   che   vengano  a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al   procuratore   della   corte   dei   conti,   indicando   tutti   gli   elementi   raccolti   per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni
3)  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
 
ART. 77
Responsabilità verso terzi

1)   Gli  amministratori,  il  segretario,  il  direttore  e  i  dipendenti  comunali  che,  nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave,  un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2)  Ove   il   comune   abbia   corrisposto   al   terzo   l’a mmontare   del   danno   cagionato dall’amministratore,  dal  segretario  e  dal  dipendente    si  rivale  agendo  contro  questi ultimi a norma del precedente articolo
3)  La  responsabilità  personale  dell’amministratore,  del  segretario  ,  del  direttore  o  del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento
4)  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali de comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale  il proprio dissenso
5)   Il  comune  può  stipulare  polizze  assicurative  a  tutela  dai  rischi    derivanti  dagli  atti assunti, a favore del sindaco, dei consiglieri comunali, degli assessori , del segretario comunale, del direttore generali e dei responsabili dei servizi, con esclusione del dolo edella colpa grave.
 
ART.78
Responsabilità dei contabili

1)   Il  tesoriere  e  ogni  altro  contabile  che  abbia  maneggio  di  denaro  del  comune  o  sia incaricato  della  gestione  dei  beni  comunali,  nonché  chiunque  ingerisca,  senza  legale autorizzazione,  nel  maneggio  del  denaro  del  comune  deve  rendere  il  conto  della gestione  ed  è  soggetto  alle  responsabilità  stabilite  nelle  norme  di  legge  e  di regolamento
 
 
ART. 79
Ordinamento della finanza

1)  L’ordinamento  della  finanza  del  comune  è  riservato  alla  legge  e,  nei  limiti  da  essa previsti, dal regolamento.
2)  Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
3)  Il  comune,  in  conformità  delle  leggi  vigenti  in  materia,  è  altresì  titolare  di  potestà impositiva  autonoma  nel  campo  delle  imposte,  delle  tasse  e  delle  tariffe,  ed  ha  un proprio demanio e patrimonio
 
ART. 80
Attività finanziaria del comune

1)  Le  entrate  finanziarie  del  comune  sono  costituite  da  imposte  proprie,  addizionali  e compartecipazioni  ad  imposte  erariali  e  regionali,  tasse  e  diritti  per  servizi  pubblici, trasferimenti  erariali,  trasferimenti  regionali,  altre  entrate  proprie  anche  di  natura patrimoniale,  risorse  per  investimenti  e  da  ogni  altra  entrata  stabilita  per  legge  e regolamento.
2)  I   trasferimenti   erariali   sono   destinati   a   garantire   i   servizi   pubblici   comunali
indispensabili;  le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti  necessari  per  lo
sviluppo  della  comunità  e  integrano  la  contribuzione  erariale  per  l’erogazione  dei
servizi pubblici indispensabili.
3)  Nell’ambito  delle  facoltà  concesse  dalla  legge  il  comune  istituisce,  sopprime  e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4)  Il  comune  applica  le  imposte  tenendo  conto  della  capacità  contributiva  dei  soggetti
passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 81
Amministrazione dei beni comunali

1)  Il  sindaco  dispone  la  compilazione  dell’inventario  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  del
comune  da  rivedersi  annualmente  ed  è  responsabile,  unitamente  al  segretario  e  al
ragioniere  del  comune  dell’esattezza  dell’inventario,  delle  successive  aggiunte  e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2)  I beni patrimoniali  comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai
sensi  del  titolo  II  del  presente  statuto  devono,  di  regola,  essere  dati  in  affitto;  i  beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla
giunta comunale.
3)  Le somme provenienti dall’alienazione d beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti
o,  comunque,  da  cespiti  da  investire  a  patrimonio,  debbono  essere  impiegate  in  titoli
nominativi  dello  stato  o  nell’estinzione  di  passività  onerose  e  nel  miglioramento  del
patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
 
ART. 82
Bilancio comunale

1)  L’ordinamento  contabile  del  comune  è  riservato  alla  legge  dello  stato  e  nei  limiti  da
questa fissati, al regolamento di contabilità.
2)  La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in
termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal
regolamento,   osservando   i   principi   dell’u niversalità,   unità,   annualità,   veridicità,
pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
3)  Il  bilancio  e  gli  allegati  prescritti  dalla  legge  devono  essere  redatti  in  modo  da
consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4)  Gli  impegni  di  spesa,  per  essere  efficaci,  devono  contenere  il  visto  di  regolarità
contabile  attestante  la  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  del
servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
 
ART. 83
Rendiconto della gestione

1)  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel  rendiconto  comprendente  il  conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e  il  conto  del
patrimonio.
2)   Il   rendiconto   è   deliberato   dal   consiglio   comunale   entro   il   30   giugno   dell’anno
successivo.
3)  La  giunta  comunale  allega  al  rendiconto  una  relazione  illustrativa  con  cui  esprime  le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 
ART. 84
Attività contrattuale

1)  Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e alle locazioni.
2)  La  stipula  dei  contratti  deve  essere  preceduta  dalla  determinazione  del  responsabile
procedimento di spesa.
3)  La  determinazione  deve  indicare  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,
l’oggetto,  la  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali  nonché  le  modalità  di  scelta  del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
 
ART. 85
Collegio dei revisori dei conti

1)  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei
conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2)  L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica
tre  anni,  è  rieleggibile  per  una  sola  volta  ed  è  revocabile  per  inadempienza  nonché
quando  ricorrono  gravi  motivi  che  influiscono  negativamente  sull’espletamento  del
mandato.
3)  L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo
e  indirizzo,  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarità  contabile  e  finanziaria  della  gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto del bilancio.
4)   Nella  relazione  di  cui  al  precedente  comma,  l’organo  di  revisione  esprime  rilievi  e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5)  L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
6)   L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia
7)   All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di
gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici
e dei servizi.
 
ART. 86
Tesoreria

1)   Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)   la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base
ad ordini di incasso e liste di carico  e dal concessionario del servizio di riscossione
tributi
b)   la  riscossione  di  qualsiasi  altra  somma  spettante  di cui  il  tesoriere  è  tenuto  a dare
comunicazione all’ente entro dieci giorni.
c)   il  pagamento  delle  spese  ordinate  mediante  mandati  di  pagamento  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili
d)   il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di
mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2)   I  rapporti  del  comune  con  il  tesoriere  sono  regolati  dalla  legge,  dal  regolamento  di
contabilità nonché da apposita convenzione
 
ART. 87
Controllo economico della gestione

1)    I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro
assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2)  Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con
le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce
alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, sa adottarsi, sentito il collegio
dei revisori.
 

TITOLO  VI
Disposizioni diverse

ART. 88
Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1)  Il  comune  esercita  l’iniziativa  per  il  mutamento  delle  circoscrizioni  provinciali  di  cui
all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2)  L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati